Statuto
Art. 1 - Nome, sede e durata
1.1 L’Associazione Svizzera Italiana di Organizzazione e Management (ASIO), fondata nel 1991, è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC). Essa è dotata di personalità giuridica propria.
1.2 L’Associazione ha durata illimitata. La sede legale è presso il domicilio del/della Presidente o del/della Segretario/a in carica.
1.3 ASIO è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Art. 2 - Scopi
2.1 L’Associazione promuove lo sviluppo della cultura manageriale, organizzativa e professionale nella Svizzera italiana.
2.2 Favorisce lo scambio di esperienze tra professionisti, aziende, istituzioni e organizzazioni interessate alle tematiche di organizzazione e management.
2.3 Organizza e promuove attività formative, eventi, seminari, workshop, conferenze, gruppi di lavoro e iniziative di networking.
2.4 Promuove collaborazioni con università, istituti di formazione superiore, enti pubblici, associazioni professionali e organizzazioni nazionali e internazionali.
2.5 L’Associazione può svolgere attività accessorie e complementari utili al raggiungimento dei propri scopi statutari, ivi comprese attività a carattere commerciale, a condizione che i relativi proventi siano destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi.
2.6 L’Associazione non persegue scopi lucrativi e non distribuisce utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai propri membri.
Art. 3 - Mezzi finanziari
Art. 4 - Membri
4.1 Possono aderire all’Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati che condividano gli scopi associativi e si impegnino a rispettare il presente statuto.
4.2 Le categorie di membri sono:
– Soci Individuali: persone fisiche che aderiscono a titolo personale;
– Soci Collettivi: persone giuridiche, enti, aziende e associazioni, rappresentati da un delegato designato per iscritto;
– Soci Onorari: persone fisiche che hanno reso particolari meriti all’Associazione, nominate dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo; sono esonerate dal pagamento della quota sociale.
4.3 I criteri dettagliati di ammissione per categoria di socio e l’importo delle quote sono disciplinati nel Regolamento Interno.
4.4 L’ammissione dei membri è deliberata dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può respingere una richiesta di adesione motivandone sinteticamente la decisione; il richiedente non ha diritto di ricorso.
Art. 5 - Diritti e doveri dei membri
5.1 I membri hanno diritto di partecipare alle attività associative, di ricevere le comunicazioni dell’Associazione e di esercitare il diritto di voto in Assemblea Generale, salvo quanto previsto al capoverso seguente.
5.2 I Soci Collettivi esercitano il proprio diritto di voto tramite un unico delegato designato per iscritto. I Soci Onorari hanno diritto di partecipazione senza diritto di voto, salvo diversa delibera dell’Assemblea Generale.
5.3 I membri sono tenuti:
– al rispetto del presente statuto e del Regolamento Interno;
– al rispetto delle deliberazioni degli organi associativi;
– al pagamento puntuale delle quote sociali.
5.4 Il mancato pagamento della quota sociale per due esercizi consecutivi comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio, previa diffida scritta rimasta senza esito.
Art 6. Cessazione dell’appartenenza
6.1 La qualità di socio cessa per:
– dimissioni scritte, con efficacia dalla fine dell’esercizio in corso;
– esclusione deliberata dagli organi competenti;
– decadenza per mancato pagamento della quota sociale ai sensi dell’art. 5.4;
– decesso della persona fisica;
– scioglimento o liquidazione dell’ente associato.
6.2 Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla fine dell’esercizio in corso. Le quote versate non sono rimborsabili.
6.3 L’esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo per gravi motivi, per comportamento contrario agli interessi o alla reputazione dell’Associazione, o per violazione reiterata degli obblighi statutari. Il socio è previamente invitato a presentare le proprie osservazioni scritte entro quindici giorni dalla notifica della contestazione.
6.4 Il socio escluso può presentare ricorso scritto all’Assemblea Generale entro trenta giorni dalla notifica dell’esclusione. La delibera dell’Assemblea Generale è definitiva.
Art. 7 - Organi dell’Associazione
7.1. Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea Generale;
– il Comitato Direttivo;
– l’Organo di Revisione.
Art. 8. Assemblea Generale
8.1 L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione.
8.2 L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
8.3 Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto.
8.4 Le convocazioni devono essere inviate almeno ventuno giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo, con allegato l’ordine del giorno. Le proposte di aggiunta all’ordine del giorno da parte dei soci devono essere presentate per iscritto almeno dieci giorni prima della riunione.
8.5 Rientrano nelle competenze inalienabili dell’Assemblea Generale:
– approvazione del rapporto annuale del Comitato Direttivo;
– approvazione dei conti annuali e del rapporto dell’Organo di Revisione;
– approvazione del budget;
– fissazione delle quote sociali per categoria;
– elezione e revoca del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo;
– elezione e revoca dei membri dell’Organo di Revisione;
– nomina e revoca dei Soci Onorari su proposta del Comitato Direttivo;
– approvazione delle modifiche al presente statuto;
– decisione sullo scioglimento dell’Associazione.
8.6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai soci presenti o rappresentati, salvo diversa disposizione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
8.7 Le riunioni possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in forma mista. La modalità di svolgimento è indicata nella convocazione.
8.8 Per decisioni urgenti che non richiedano deliberazione in seduta, il Comitato Direttivo può indire una votazione per circolazione scritta o elettronica, sotto la supervisione dell’Organo di Revisione. La votazione è valida se vi partecipa almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e la deliberazione raggiunge la maggioranza prevista dal presente statuto. Non è ammessa la votazione per circolazione scritta per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 9 - Comitato Direttivo
9.1 Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri eletti per un mandato di tre anni, rinnovabile.
9.2 Il Comitato Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente e un cassiere. Può attribuire ulteriori funzioni operative e altresì designare un Segretario, anche al di fuori del Comitato, con funzioni di supporto amministrativo e di coordinamento delle comunicazioni; il Segretario può partecipare alle sedute del Comitato senza però diritto di voto.
9.3 Il Comitato Direttivo dirige l’Associazione, ne gestisce le attività operative e strategiche e risponde del proprio operato dinanzi all’Assemblea Generale.
9.4 Il Comitato Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:
– eseguire e dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
– rappresentare l’Associazione nei confronti di terzi;
– predisporre il budget preventivo annuale e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Generale;
– elaborare e proporre il programma annuale delle attività;
– ammettere ed escludere i soci nei termini previsti dal presente statuto;
– predisporre e aggiornare il Regolamento Interno.
9.5 Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
9.6 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in forma mista. I membri del Comitato sono tenuti a partecipare ad almeno due terzi delle sedute annuali; il mancato rispetto reiterato di tale obbligo può costituire motivo di revoca.
9.7 Le decisioni possono essere prese anche per circolazione scritta o elettronica, salvo che un membro del Comitato richieda la convocazione di una seduta.
9.8 Il Presidente, il Vice Presidente e il Cassiere dispongono di firma collettiva a due in rappresentanza dell’Associazione.
9.9 I membri del Comitato devono prevenire e dichiarare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale. Il membro in conflitto è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla materia in questione.
Art. 10 - Organo di Revisione
10.1 L’Organo di Revisione è composto da uno o due revisori eletti dall’Assemblea Generale per un mandato di due anni, rinnovabile. I revisori devono essere indipendenti dall’Associazione e dai suoi organi.
10.2 I revisori esercitano il proprio incarico con indipendenza, imparzialità e riservatezza.
10.3 L’Organo di Revisione esegue una revisione limitata dei conti annuali ai sensi dell’art. 69b CC. Qualora l’Assemblea Generale lo ritenga opportuno, può essere disposta una revisione ordinaria.
10.4 L’Organo di Revisione verifica:
– la corretta tenuta della contabilità;
– la conformità dei conti annuali;
– la gestione finanziaria dell’Associazione;
– la documentazione giustificativa.
10.5 I revisori hanno diritto di accesso ai documenti contabili, amministrativi e finanziari necessari allo svolgimento del loro incarico.
10.6 L’Organo di Revisione presenta annualmente all’Assemblea Generale un rapporto scritto.
10.7 Le dimissioni dei revisori devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo con un preavviso minimo di 30 giorni, salvo giusta causa.
10.8 In caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o revoca di un revisore, il Comitato Direttivo può nominare un revisore ad interim fino alla successiva Assemblea Generale.
10.9 In caso di vacanza integrale dell’Organo di Revisione, il Comitato Direttivo deve convocare un’Assemblea Generale straordinaria entro sessanta giorni per procedere alla nomina dei nuovi revisori.
Art. 11 - Responsabilità
11.1 Per i debiti dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato Direttivo e dei soci, salvo disposizioni imperative di legge.
11.2 I membri del Comitato Direttivo operano a titolo volontario e non percepiscono alcun compenso per l’esercizio del loro mandato, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente approvate.
Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione
12.1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale convocata appositamente a tale scopo, con la presenza di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto e con una maggioranza qualificata di tre quarti dei voti espressi.
12.2 Qualora il quorum non venga raggiunto, può essere convocata una seconda Assemblea Generale entro 60 giorni, la quale potrà deliberare validamente indipendentemente dal numero dei membri presenti.
12.3 Qualora l’Associazione non disponga più di soci attivi o votanti, oppure non sia più in grado di costituire validamente i propri organi statutari per un periodo superiore a tre mesi, il Comitato Direttivo residuo o, in sua assenza, uno dei revisori o un membro dell’Associazione, può promuovere la procedura di scioglimento e liquidazione.
12.4 In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale designa uno o più liquidatori.
12.5 Il patrimonio residuo, dopo il pagamento integrale di tutti i debiti e obblighi dell’Associazione, è devoluto irrevocabilmente a una o più organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione e al beneficio dell’esenzione fiscale, secondo la designazione dell’Assemblea Generale. In nessun caso il patrimonio può essere distribuito ai soci o restituito ai donatori.
12.6 È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio ai membri.
Art. 13 - Regolamento Interno
13.1 Il Comitato Direttivo predispone un Regolamento Interno che disciplina gli aspetti operativi e organizzativi dell’Associazione non regolati dal presente statuto. Il Regolamento Interno è approvato e modificato dal Comitato Direttivo autonomamente.
13.2 Il Regolamento Interno disciplina in particolare le modalità operative del Comitato Direttivo e ogni altra materia operativa demandata dallo statuto al Regolamento.
13.3 In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento Interno e quelle del presente statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.
Art. 14 - Disposizioni finali
14.1 Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale con la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai soci presenti o rappresentati.
14.2 Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea Generale e sostituisce integralmente ogni precedente versione dello statuto associativo.
14.3 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile Svizzero (in particolare gli artt. 60–79 CC) e del Codice delle Obbligazioni.
Statuto approvato dall’Assemblea Generale in data 26.5.2026
F.to il Presidente Devis Meroni

